La garanzia legale
Si tratta di una garanzia, obbligatoria e inderogabile per legge, valida due anni dalla data di acquisto del prodotto, che può essere fatta valere dal consumatore nei confronti del venditore in caso si riscontri un difetto di conformità nel prodotto. È necessario che il difetto venga denunciato dal consumatore entro due mesi dalla scoperta e comunque entro due anni dall’acquisto. Il consumatore ha quindi complessivamente 26 mesi per far valere i suoi diritti. È bene conservare in ogni caso tutti i documenti in modo che sia sempre dimostrabile la data di acquisto del prodotto e la data di consegna (se diversa). È buona norma fare anche una fotocopia degli scontrini, che nel tempo si deteriorano diventando illeggibili.
Quando viene attestano un difetto di conformità originario in un prodotto il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione del bene senza spese né inconvenienti ed entro un congruo termine. La riparazione o la sostituzione sono due alternative a scelta del consumatore, salvo impossibilità o eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro. Nel caso di sostituzione di un prodotto o di un suo componente non decorre un nuovo periodo di garanzia dal momento della sostituzione ma si fa riferimento alla data di acquisto del prodotto originario.
Quando sia la riparazione che la sostituzione non sono possibili, prevedono troppi oneri oppure è passato troppo tempo è possibile per il consumatore richiedere la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, anch’esse soluzioni alternative tra loro.
La riduzione del prezzo prevede che si possa tenere il bene difettoso ma ricevendo il rimborso di una parte del prezzo sostenuto, mentre la risoluzione del contratto che si restituisca la merce difettosa con restituzione totale dell’importo pagato.
Si noti che il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità del bene stesso qualora l’installazione sia compresa nel contratto di vendita.
Il venditore è l’unico soggetto responsabile, in forza del contratto stipulato, a prescindere dal fatto che il difetto derivi da altri (ad esempio dal produttore).
I consumatori devono sapere quindi che sono illegittime le richieste del venditore di rivolgersi direttamente ai centri assistenza o alle case produttrici dei prodotti, così come sono illegittime le clausole contrattuali che escludono o limitano i diritti del consumatore previsti dal Codice del Consumo.
Per far valere la propria garanzia nel periodo previsto è necessario denunciare al venditore il difetto il prima possibile, comunque entro due mesi dopo aver scoperto il difetto. Si può inviare una raccomandata, una e-mail o un fax al venditore oppure rivolgersi a una associazione di consumatori o alla Camera di commercio. Se la denuncia non dovesse avere un esito positivo si possono attivare delle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie tramite le Camere di commercio o le associazioni di consumatori oppure si può agire direttamente in giudizio nei confronti del venditore. È inoltre possibile segnalare all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato i casi di violazione dei diritti riguardanti le garanzie post vendita, riconosciuti fra le pratiche commerciali scorrette.
Non è possibile invece richiedere la garanzia se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme del prodotto o di sue componenti.
La garanzia commerciale
In aggiunta alla garanzia legale di conformità il Codice del Consumo prevede la possibilità di offrire una garanzia convenzionale facoltativa che comprende servizi aggiuntivi di assistenza, ma non può in nessun caso limitare o escludere quella legale. Questo tipo di garanzia quindi amplia i diritti del consumatore, ed è libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione territoriale. Pur essendo facoltativa da parte del venditore diventa però vincolante una volta che è stata pubblicizzata e proposta.
Per maggiori informazioni: https://www.codicedelconsumo.it/.
Diritti fondamentali dei consumatori – Le FAQ in questione elencano e chiariscono la portata dei diritti fondamentali dei consumatori come definiti dall’articolo 2 del Codice del Consumo;
Diritto di recesso – Le FAQ in questione sono dedicate al diritto di recesso, come disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo. In particolare, le FAQ chiariscono le modalità di applicazione, le eccezioni, e gli effetti di tale diritto;
Garanzie post-vendita – Le FAQ in questione sono dedicate alle garanzie post-vendita riconosciute al consumatore, come disciplinate dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo. In particolare, le FAQ chiariscono le modalità di applicazione di tali garanzie, anche con riferimento ai contenuti o servizi digitali, e definiscono il diritto di regresso del venditore.Nata nel 1964 è l’ Associazione dei costruttori di Sistemi di Climatizzazione federata ad ANIMA Confindustria Meccanica Varia.
Obiettivo fondamentale di ASSOCLIMA è contribuire al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi di climatizzazione, perseguendo sia il benessere delle persone sia la salvaguardia dell’ambiente.