Conto termico: cosa si intende per data di conclusione dell’intervento?
Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori e delle attività correlate per i quali sono state sostenute le spese ammissibili agli incentivi del Conto termico (ai sensi dell’art. 5 del D.M. 16 febbraio 2016).
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore dei lavori (obbligatoria ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.Lgs. 192/05); oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole Applicative sul sito GSE.
In caso di multi-intervento, la data in questione è quella di conclusione dell’ultimo intervento.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 90 giorni dalla data in cui si è effettuato l’ultimo pagamento.
Le prestazioni professionali (previste all’art. 5 comma 1) comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento né i relativi pagamento al controllo dei 90 giorni di cui sopra.
La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore dei lavori (obbligatoria ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.Lgs. 192/05); oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole Applicative sul sito GSE.
In caso di multi-intervento, la data in questione è quella di conclusione dell’ultimo intervento.
La data di conclusione dell’intervento non può superare i 90 giorni dalla data in cui si è effettuato l’ultimo pagamento.
Le prestazioni professionali (previste all’art. 5 comma 1) comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento né i relativi pagamento al controllo dei 90 giorni di cui sopra.
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