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Conto termico: cosa si intende per data di conclusione dell’intervento?
Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori e delle attività correlate per i quali sono state sostenute le spese  ammissibili agli incentivi del Conto termico (ai sensi dell’art. 5 del D.M. 16 febbraio 2016).

La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore dei lavori (obbligatoria ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.Lgs. 192/05); oppure attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile nei casi indicati nelle Regole Applicative sul sito GSE.

In caso di multi-intervento, la data in questione è quella di conclusione dell’ultimo intervento.

La data di conclusione dell’intervento non può superare i 90 giorni dalla data in cui si è effettuato l’ultimo pagamento.

Le prestazioni professionali (previste all’art. 5 comma 1) comprese le diagnosi e certificazioni energetiche, anche quando espressamente previste dal Decreto, non rilevano ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento né i relativi pagamento al controllo dei 90 giorni di cui sopra.
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