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Libretto di impianto termico

01/01/2024 app, mobile, .net
Il libretto di impianto è il “documento d'identità” di un impianto termico.

Continua a leggere per approfondire:

  • Cosa c'è da sapere sul libretto di impianto?
  • Per quali impianti è richiesto il libretto?
  • Sono previste sanzioni per chi non osserva le disposizioni?

Cosa si intende per impianto termico?

Per impianto termico si intende un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate.

Quando va compilato il libretto?

Quando si installa un nuovo impianto termico oppure, per gli impianti già esistenti, al momento del primo intervento utile di manutenzione, anche su chiamata, effettuato da personale abilitato. Per interventi di manutenzione di intendono "le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose".

Chi deve compilare il libretto di impianto?

La normativa prevede che la compilazione del libretto sia a cura del responsabile dell’impianto.
Per responsabile dell’impianto si intende il proprietario o l'amministratore del condominio o un eventuale terzo responsabile designato dal proprietario o dall’amministratore o, nel caso di singole unità immobiliari residenziali il conduttore, cioè  l'occupante a qualsiasi titolo (compresi inquilini o comodatari).
Ciò significa che il proprietario dell’immobile è responsabile del libretto, è quindi tenuto a conservarlo e farlo compilare. Compete però all’installatore o, se l’impianto è già esistente, al manutentore, farsi carico della compilazione del libretto e della trasmissione dei dati al catasto regionale degli impianti termici (nelle regioni in cui esiste il catasto). Viene poi fornito all’installatore un codice catastale per ogni impianto da apporre sul libretto. Il manutentore deve inviare al catasto regionale anche il Rapporto dei controlli periodici.

Il responsabile dell’impianto deve farsi carico della conservazione del libretto. Si ricorda che anche il vecchio libretto va conservato.

Si ricorda che installatori e manutentori possono operare soltanto se in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 37/2008 e devono essere accreditati presso il Catasto regionale degli impianti termici, laddove esistente.

N.B. Le singole regioni potrebbero aver deliberato la modifica di una o più pagine del modello nazionale. Verificare sul sito della propria regione di competenza.

 

In cosa consiste la compilazione?

Il libretto è stato pensato per tutti gli impianti di climatizzazione, le caldaie, le pompe di calore, i condizionatori ecc.; è unico ma composto da più schede che vanno compilate in relazione al tipo di impianto (quindi non tutte le schede andranno compilate, si possono scaricare solo quelle che servono).
Per ogni sistema edificio/impianto, di norma, va compilato un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto regionale degli impianti termici. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto da quello estivo e che abbiano in comune soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati è possibile (ma non obbligatorio) compilare due diversi libretti.
Una volta compilato il libretto l’installatore (o il manutentore) provvederà a inviare i dati al catasto regionale e a farsi consegnare un codice catastale per ogni impianto da apporre sul libretto (sopra il frontespizio di ogni pagina); quest'ultimo sarà poi consegnato al responsabile dell’impianto che dovrà conservarlo e presentarlo in occasione di successivi controlli o manutenzioni.
Il responsabile dell'impianto ha infatti l'obbligo per legge di affidare i controlli periodici obbligatori e le eventuali manutenzioni a imprese abilitate.


 

Cosa sono i controlli periodici di efficienza energetica?

I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti fissi, sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale (generatori a fiamma) di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW.
I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione (secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine) oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria; in ogni caso occorre rispettare la periodicità dei controlli ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100kW e ogni 2 anni per impianti oltre i 100 kW di potenza (D.P.R. 74/2013).
Per quanto riguarda i "limiti degli intervalli di potenza, riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze delle apparecchiature va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione (per esempio più macchine che servono lo stesso circuito idronico, o lo stesso sistema di canalizzazioni per aria) di potenza complessiva uguale o superiore ai 12 kW. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore a 12 kW non si compilano pertanto i rapporti di controllo di efficienza energetica. Verificare anche in questo caso che le singole regioni non abbiano deliberato diversamente.

Sul sito del CTI Comitato Termotecnico Italiano sono disponibili gli esempi di compilazione del libretto. Mancando ancora la norma tecnica sulle procedure operative e le condizioni di prova delle macchine frigorifere/pompe di calore, il manutentore deve limitarsi a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica senza effettuare le misure relative all'efficienza del generatore.

Per quali impianti è richiesto il libretto?

Il libretto è richiesto per gli impianti termici di climatizzazione invernale (senza limiti di potenza), di climatizzazione estiva (senza limiti di potenza) e di produzione di acqua calda sanitaria, esclusi gli scaldacqua al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Si tratta di un unico libretto composto da più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell'impianto. Il libretto deve sempre essere presente per tutti gli impianti termici. I controlli di efficienza energetica scattano invece quando si superano i seguenti limiti di potenza termica utile nominale: 10 kW per impianti di climatizzazione invernale e 12 kW per impianti di climatizzazione estiva. A loro volta, le verifiche scattano ogni qualvolta si intervenga sull'impianto modificandone l'efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a seconda della tipologia e potenza dell'impianto (DPR 74/2013 – Allegato A). Ad esempio, per le caldaie a gas o metano normalmente installate in una singola unità immobiliare si interviene ogni quattro anni, mentre si scende a due per gli impianti condominiali superiori ai 100 kW, salvo diverse indicazioni regionali. Quanto indicato vale a livello nazionale; le singole regioni hanno tuttavia potere decisionale che consente loro di apportare modifiche alla disciplina stabilita dal DPR 74/2013 (a titolo di esempio, si veda il caso della regione Lombardia).

Sono previste sanzioni per chi non osserva le disposizioni?

Le sanzioni sono indicate all’articolo 15, commi 5-6 del D.lgs. 192/2005, o da eventuali disposizioni delle regioni. A carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile sono previste sanzioni che vanno da 500 a 3.000 euro, mentre per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico sono previste sanzioni da 1.000 a 6.000 euro.

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